LA CREMAZIONE

CHE COS’È?

Insieme all’inumazione, cioè al seppellimento nella terra, la cremazione è tra le più antiche forme di sepoltura: se ne hanno testimonianze già nella preistoria.

La cremazione trovò una larga applicazione nelle civiltà mediterranee. Per Greci ed Etruschi era un atto di purificazione e liberazione dello spirito da riservare alle persone illustri. Presso i Romani era una prerogativa delle classi nobili: solo i più ricchi potevano permettersi la pira di legno pregiato, irrorata da oli profumati.

Nell’Occidente la cremazione passò in disuso con l’avvento del Cristianesimo, sia per ragioni teologiche (la conservazione del corpo in vista della resurrezione) sia in segno di umiltà e uguaglianza. Anche l’Islam impose l’inumazione tra i suoi precetti.

Si tornò a parlare di cremazione dopo la Rivoluzione francese, in chiave illuminista. Nell’Ottocento numerosi uomini di cultura e di scienza ripresero l’idea cremazionista, sottolineandone i risvolti ecologici e ambientali. La pratica della cremazione riprese, e crebbe il numero dei suoi sostenitori. Assai simbolica, a questo proposito, fu la prima cremazione in Italia, avvenuta nel 1822 a Viareggio: fu quella del poeta inglese Percy Bysshe Shelley.

LA CREMAZIONE IN ITALIA E NEL MONDO

L’idea cremazionista attecchì anche in Italia: nel febbraio 1876 venne fondata a Milano la “Società per la cremazione dei cadaveri”. Associazioni analoghe si diffusero in tutta la nazione: nel 1880 il “Congresso internazionale d’igiene”, che si svolse a Torino, approvò una mozione nella quale i rappresentanti di 14 Nazioni chiedevano ai rispettivi governi di dotarsi di una legislazione in materia.

In Italia ciò avvenne nel luglio 1888, con la “Legge sull’igiene e la sanità pubblica del Regno” (nota come legge Crispi), che all’art. 59 prescriveva: «La cremazione dei cadaveri umani deve essere fatta in crematori approvati dal medico provinciale. I Comuni dovranno sempre concedere gratuitamente l’area necessaria nei cimiteri per la costruzione crematori».

La proposta partita dal Congresso di Torino prese piede anche all’estero: man mano numerosi Stati adeguarono la loro legislazione in modo da ammettere la cremazione.

LA CREMAZIONE A TORINO

La storia della cremazione a Torino è legata all’opera di Jacob Moleschott, che dal 1861 al 1870 insegnò fisiologia all’università di Torino. Giacinto Pacchiotti, che fu suo allievo, fu tra i primi a sottoporre la questione al Consiglio comunale.

Nel gennaio 1882, su proposta di Cesare Goldmann, si costituisce il “Comitato promotore per l’erezione di un Crematoio in Torino”. Nel 1883 nasce la Società per la cremazione di Torino, presieduta da Ariodante Fabretti.

Il 17 giugno 1888 viene inaugurato il Tempio crematorio, annesso al Cimitero Monumentale. Nel febbraio 1892 la Società per la cremazione viene eretta a Ente Morale: il numero degli iscritti inizia a crescere, nonostante l’opposizione della Chiesa. Quando nel 1963 il vincolo religioso viene rimosso, il numero degli iscritti alla SOCREM sale in modo notevole: nel 1988 i soci sono più di 13.000, con una media di circa 600 cremazioni all’anno.

Tra il 1990 e il 2001 il numero dei soci triplica e arriva a 37.000: nel 2000 prevede la cremazione il 23% dei funerali che si svolgono nei cimiteri torinesi. Il trend è in crescita: oggi circa il 40% dei funerali cittadini si svolge con la cremazione.

PERCHÈ SCEGLIERE LA CREMAZIONE

La cremazione è una pratica funeraria molto antica. Nella sezione storica di questo sito si possono leggere numerosi approfondimenti, dai riti primitivi del fuoco purificatore alla stagione igienista e progressista che ha caratterizzato l’Italia postunitaria e dei primi anni del Novecento.

Il Registro Italiano Cremazioni promuove e partecipa attivamente alla diffusione della cultura cremazionista perché crede – aldilà della tradizione, della storia e della politica della ritualità funeraria – che la scelta della cremazione sia elemento proprio dell’uomo contemporaneo e della sua mutata relazione con la morte e con la vita, sia sul versante corporeo sia su quello spirituale. Le ragioni che condussero le civiltà antiche al rito crematorio o, al contempo, che hanno caratterizzato le pratiche cremazioniste di molte culture extraeuropee, come quella indiana in particolare, divengono dunque prodromiche a una riflessione che vuole essere più ampia. In una parola, più libera.

Libera, come libera deve essere la scelta di ogni cittadino che desideri, nel rispetto delle Leggi vigenti e delle consuetudini, scegliere di affidare le proprie volontà al Registro Italiano Cremazioni, così che ne sia attestata la veridicità e siano compiute tutte le operazioni necessarie (burocratiche, normative e umane) affinché il proprio destino possa dirsi compiuto.
Questa compiutezza e questo senso di libertà sono – o devono essere – tratti distintivi dell’uomo contemporaneo. Trascendono i suoi credi, le ragioni individuali, gli intimi pensieri, la sfera delle passioni e degli affetti, gli ideali politici. Li trascendono nel segno di un rinnovato rapporto con l’esistenza, e con la complessità che le è propria.

Nella sola città di Milano, attualmente, il numero delle cremazioni ha varcato la soglia del 70 per cento e il dato in possesso degli Uffici Comunali registra un aumento esponenziale in tutti i municipi italiani, ivi compresi quelli del Sud, più legati alla cultura della sepoltura tradizionale.
La scelta della cremazione è dunque una scelta di vita, oltre che di morte: è anche grazie ad essa, in qualità di panorama del contemporaneo, che possiamo comprendere l’essenza più profonda del suo interprete più coraggioso, l’uomo.

COSA FARE DALLA A ALLA Z QUANDO SI E' DECISO DI SCEGLIERE LA CREMAZIONE

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LE VOLONTA' DI CREMAZIONE

L’ordinamento italiano consente ai suoi cittadini di poter manifestare la propria volontà di cremazione attraverso tre modalità:

    • la volontà testamentaria espressa dal defunto;
    • la volontà attestata dal coniuge o dal parente più prossimo o dalla maggioranza nel caso di più parenti prossimi di pari grado;
    • l’iscrizione a un organismo riconosciuto con autorizzazione come il Registro Italiano Cremazioni.

Senza entrare nella complessità giuridica della materia, è sufficiente ricordare che la volontà testamentaria deve essere espressa mediante testamento olografo o per atto di notaio. Nel primo caso, il documento è redatto dall’interessato, ma al momento del decesso è necessaria la pubblicazione: un notaio dovrà dunque convocare gli eredi, redigere un verbale, trasmetterlo agli Uffici competenti e provvedere a pubblicarlo. Ne consegue che, prima della cremazione, possono trascorrere settimane e che sarà dunque necessaria una temporanea inumazione della salma.

Nel secondo caso, se il testamento per atto di notaio è segreto occorrerà ripetere la medesima trafila burocratica. Se il testamento per atto di notaio è invece pubblico, i tempi si abbreviano, ma grava sull’esito finale un’incertezza. Non trattandosi di testamento patrimoniale, gli eredi non sono obbligati per legge a rispettare le disposizioni in materia di cremazione, conservazione o dispersione delle ceneri. La volontà di cremazione, pertanto, non è tutelata e garantita da nessun organismo istituzionale.
In tutte queste procedure, inoltre, si è tenuto conto dei ritardi e delle incertezze senza con ciò entrare nel vivo dei costi da sostenere per la redazione testamentaria.

Il Registro Italiano Cremazioni è dunque la terza via, che garantisce i suoi iscritti dal rischio di vedere disattese le proprie volontà e tutela i parenti del defunto dalle responsabilità e dalle difficoltà normative in materia di cremazione. La dichiarazione rilasciata al momento dell’iscrizione è a tutti gli effetti un testamento, ma non è suscettibile di pubblicazione né prevede dei costi aggiuntivi. È convalidato dal Presidente e dal Legale Rappresentante del Registro Italiano Cremazioni ed è messo in esecuzione non appena è avvenuto il decesso.

La scelta della cremazione è, per il Registro Italiano Cremazioni, il bene più importante che il suo iscritto decide di affidargli. Per queste ragioni dispone di professionisti che possano aiutare a dirimere le perplessità, i dubbi e le eventuali difficoltà di quanti vogliano affrontare questa scelta in piena autonomia e consapevolezza. Nel segno della libertà.

DOCUMENTI PER IL FUNERALE

Il conseguimento dei documenti è un atto prioritario per poter dare luogo alle esequie. La comunicazione agli uffici del comune di residenza e i permessi cimiteriali devono essere richiesti con una certa celerità. Per assistere la famiglia del defunto in queste fasi, un addetto dell’impresa funebre può provvedere al disbrigo delle pratiche funerarie appena contattato. Un’impresa al servizio delle famiglie colpite da lutto A Torino, e ancora nelle vicine località di Airasca, Borgaro Torinese, Volvera, Alpignano, Giubileo fornisce , con personale altamente specializzato, servizi funebri completi che contemplano dal disbrigo delle pratiche funerarie e amministrative fino al trasporto della sala e ove necessario, alle operazioni di inumazione e tumulazione. L’impresa , inoltre, mette a disposizione direttamente, o tramite propri fornitori specializzati, tutti gli articoli funerari necessari per l’allestimento di tombe e per lo svolgimento del rito funebre. Un responsabile della ditta sarà sempre a disposizione dei parenti del defunto per raccogliere le loro richieste e per aiutarli nell’individuazione del feretro e dei servizi più appropriati. Il tipo di bara mortuaria varia per qualità dell’essenza, per tipologia di finimenti e per tipo di sepoltura a cui è destinata. ed offre quindi un impeccabile servizio di organizzazione di funerali.

COSA FARE QUANDO SI DECIDE DI SCEGLIERE LA CREMAZIONE PRIMA DEL DECESSO ?

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INFORMATIVA PER LE FAMIGLIE

Il Tempio Crematorio presso il quale si è svolta la Cerimonia di Cremazione fornisce per legge un
contenitore metallico per raccogliere le Ceneri. (legge del Ministero della Sanità n° 24 del 1993).

Questo nel caso la famiglia non si sia precedentemente dotata tramite l’onoranza funebre di un’urna cineraria adeguata.
Nonostante la nostra azienda sia fornitrice di tali contenitori presso numerosi impianti di cremazione, NON CI SENTIAMO DI DEFINIRE “URNA CINERARIA” TALE PRODOTTO.
Invitiamo quindi le famiglie a non accontentarsi del contenitore metallico, ed a chiedere consiglio all’onoranza funebre a cui si sono rivolti.
Noi de L’Equipe abbiamo realizzato alcuni articoli atti ad accogliere per dimensione e capienza il contenitore fornito dal Tempio.

CERIMONIA DI CREMAZIONE

Un particolare approfondimento merita la cremazione. Tale volontà può essere manifestata verbalmente ai congiunti, espressa come disposizione testamentaria per iscritto o ratificata con l’iscrizione ad una delle società di cremazione esistenti. Saranno appunto i congiunti più prossimi in linea retta, che manifestando la richiesta espressa in vita, daranno corso all’adempimento della volontà. L’autorizza il Comune ove è avvenuto il decesso secondo richiesta del coniuge (anche se legalmente separato) ed in difetto dalla maggioranza dei parenti prossimi dello stesso grado (figli, nipoti, fratelli e sorelle, genitori).
Nel caso la persona deceduta fosse portatrice di pace maker sarà il medico curante o di struttura che si occuperà dell’espianto; obbligatorio nel caso di questa pratica.
Congiuntamente all’organizzazione della cerimonia è effettuata la prenotazione presso il crematorio disponibile più vicino. I tempi e i costi possono subire variazioni in relazione al crematorio e alla relativa distanza del trasporto. Solitamente si giunge alla volta del crematorio in conclusione del funerale. Qui il feretro è accolto in una sala del commiato dove è possibile un momento di raccoglimento dei famigliari, al termine del quale sarà spostato nell’attiguo locale tecnico, dove nei tempi prestabiliti seguirà la cremazione a cura degli addetti. Frequentemente le ceneri, appena disponibili, saranno ritirate dai congiunti ma tale compito può essere eseguito anche per opera della stessa agenzia funebre, che le consegnerà ai famigliari per la destinazione seguente.

L’urna, che contiene le ceneri prodotte, è comunemente fornita dal crematorio e compresa nel costo sostenuto ed ha una capacità di circa quattro litri. Con il diffondersi di tale pratica è oggi possibile trovare in commercio ed utilizzare per la conservazione delle ceneri anche prodotti artigianali, di molteplici tipologie, fogge e materiali.
I sistemi di custodia dell’urna contenente le spoglie possono essere differenti: in cimitero inumate o tumulate vicino a congiunti, o in manufatti opportunamente realizzati come i cinerari. Altra possibilità è l’affido presso l’abitazione dei congiunti, con esplicita richiesta formulata presso il Comune di residenza sempre dal congiunto più prossimo oppure dai parenti di primo grado. In tal caso deve essere garantita l’integrità dell’urna sigillata riportante gli estremi identificativi e data comunicazione degli eventuali cambi di residenza di chi se ne fa carico. Attualmente è data la possibilità di eseguire un’ulteriore volontà formalizzata in vita, ovverosia la dispersione in natura delle ceneri prodotte dalla cremazione. L’autorizzazione è concessa dal Comune di decesso mediante richiesta dei familiari. La dispersione oltre che in siti appositi all’interno dei cimiteri, denominati giardino delle rimembranze, è possibile anche in aree private al di fuori dei centri abitati, o in natura (mare, lago, fiume, montagna, bosco, campagna) nell’ambito regionale. Le ceneri deposte in cimitero o date in affido possono anch’esse, in un secondo momento, essere disperse sempre su autorizzazione concessa dal Comune di sepoltura o del luogo dove si trovano in affido.
Merita una nota a parte il fatto che per la religione cattolica è ammessa la sola conservazione delle ceneri all’interno dei cimiteri inteso come luogo sacro e non la custodia domestica né tanto meno la dispersione.

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